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PROROGA TERMINE ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE OPERATORI EUTR CHE COMMERCIALIZZANO LEGNO E PRODOTTI DERIVATI
Nelle more del perfezionamento dell'iter di un apposito Decreto interministeriale che accoglie le istanze del comparto interessato alla luce delle perduranti contingenze di crisi commerciali e produttive, il termine per l'iscrizione al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, individuato dal comma 5 dell'art. 5 del DM 9 febbraio 2021 e così come determinatosi a seguito dell'entrata in esercizio della procedura di iscrizione, è prorogato fino al 31 dicembre 2022

Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno (UE), attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento(UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.
Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, c. 8, lettera a), del D. Lgs. n. 34/2018.
Presso Cna Cuneo è possibile rintracciare le FAQ del Ministero per capire maggiormente cosa si intende per operatori e commercianti ai fini EUTR, chi è tenuto alla registrazione e le sanzioni a cui si va incontro in caso di mancata iscrizione. Ricordiamo che coloro che sono definiti "commercianti" ai fini EUTR devono essere in grado identificare chi ha fornito o il legno o i prodotti da esso derivati e a chi hanno venduto (ad eccezione del consumatore finale) e mantenere queste informazioni per almeno cinque anni in appositi registri dove saranno riportati nello specifico i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture (tracciabilità) (non devono iscriversi al R.I.L.).
Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi di interpretazione e per chiarimenti su coloro che rientrano o meno nell'iscrizione al registro EUTR.
04-01-2023